Tra
<nome> <cognome>
C.F. <codice fiscale>
P.IVA <partita iva>


&

Sangiusto Srl
P.IVA 03577260981.
Sede legale: Via Ghislandi 35, 25125 Brescia (BS)
info@orasilavora.it

Premesso che:

a) Per sistema orasilavora si intende la piattaforma web, di proprietà o in utilizzo a Sangiusto Srl, identificata con il marchio orasilavora.it, anch’esso di proprietà di Sangiusto Srl, nonché i social media, motori di ricerca, strumenti tecnologici, software identificati con il marchio orasilavora.it e di proprietà di Sangiusto Srl.

b) Per pratica si intende ogni singolo flusso di lavoro attivato sul sistema orasilavora;

c) Per professionista si intende chiunque voglia prestare all’interno del sistema orasilavora.it una prestazione di natura professionale e che possegga le caratteristiche previste, che accetti il presente contratto e che abbia adempiuto al pagamento delle tariffe, abbonamenti, canoni, pagamenti previsti;

d) Per committente si intende altro professionista, che abbia sottoscritto il medesimo presente contratto, e che intenda affidare ad altro professionista una pratica, intesa anche come parte di essa o singola fase; e per la quale valgano in modo contemporaneo le regole del presente contratto;

Si concorda quanto segue

Art. 1

Il sistema di network orasilavora.it (sistema.orasilavora.it) è di proprietà di Sangiusto Srl ed è utilizzabile dall’utente professionista <nome> <cognome> sia per svolgere la propria attività professionale sia per interagire con altri professionisti o propri Clienti, che per acquistare servizi offerti da Sangiusto Srl direttamente o da parti terze con esso convenzionate. Sangiusto Srl mette a disposizione il sistema, il suo utilizzo secondo gli schemi e regole definite da Sangiusto Srl stessa, offre assistenza telefonica o tramite mail su richiesta specifica, e può intervenire con sessioni formative, di assistenza o di consulenza organizzativa e marketing su specifica richiesta.

Art. 2

Il professionista, per poter offrire i propri servizi a qualsiasi utente del sistema orasilavora.it, dovrà preventivamente dichiarare le proprie competenze professionali, i propri dati anagrafici, fiscali, IVA i recapiti mediante le apposite funzionalità presenti sul sistema orasilavora.it.; dovrà altresì indicare l’indirizzo di posta elettronica di riferimento; successivamente dovrà integrare i suddetti dati nonché modificarli in caso di variazione entro le eventuali scadenze previste dalle Leggi e in ogni caso entro 30 giorni dal loro verificarsi. Il professionista avrà a disposizione una casella di posta elettronica in dominio @orasilavora.it, da gestire liberamente per gli usi professionali, in coerenza e nel rispetto al presente accordo e a quanto indicato nelle regole di orasilavora.it.

Art. 3

Il professionista <nome> <cognome> offrirà il proprio servizio/consulenza relativa alle competenze professionali dichiarate e alle condizioni sotto esposte;

Art. 4

Ogni ulteriore servizio sarà acquistato, se scelto, e sarà attivo dopo il pagamento e fino alla data prevista; estensioni di abbonamento o interazioni con altri partners, software, servizi o altro saranno opportunamente segnalati ed eventualmente scegli dall’utente. Il rapporto professionale sarà diretto tra committente e professionista e la definizione di tariffe, compensi, rimborsi, responsabilità, tempi di realizzazione, operazioni necessarie, e ogni altro aspetto diverso da quelli disciplinati dal presente contatto, saranno definiti tra le parti. Sangiusto Srl mette a disposizione il portale, le potenzialità, visibilità e servizi secondo tariffe e accordo e non risponde di atti, azioni, comportamenti contro la legge, deontologia e ogni altra norma prevista dall’Ordinamento italiano. Il rating visibile corrisponde alla pubblicazione dei valori derivanti dalle valutazioni dei Clienti, e alcuna responsabilità può essere imputata a Sangiusto o ad altro soggetto diverso dal professionista che ha preso parte alla gestione della pratica o alla sua sul sistema.orasilavora.it.

Art. 5

Il professionista <nome> <cognome> ha l’obbligo di adempiere agli incarichi conferiti con la massima diligenza e correttezza, e nel rispetto della Legge e delle eventuali norme deontologiche a cui è soggetto.

Art. 6

Il rapporto professionale tra committente e professionista si perfeziona con l’accettazione dell’incarico, nel quale sarà concordato, ed indicato, il valore della pratica; in relazione alla posizione professionale-fiscale del committente e del professionista sarà applicata la normativa fiscale, tributaria, contributiva e assicurativa prevista di volta in volta dalle norme in vigore. Sangiusto Srl non risponde degli inadempimenti, errori, omissioni o dichiarazioni mendaci del committente e/o professionista, che resta l’unico responsabile del proprio operato.

Art. 7

L’accettazione del presente contratto determina l’accettazione conseguente del contratto tra le parti, in tutte le clausole, tranne il compenso professionale, i tempi di realizzazione e l’oggetto della prestazione, che saranno concordati di volta in volta per ogni singola pratica.

Art. 8

L’incarico professionale tra committente e professionista sarà quello allegato, che le parti dichiarano di aver letto, approvato e di sottoscrivere come condizione necessaria alla realizzazione del presente contratto tra Sangiusto Srl e <nome> <cognome>.



Tra
Nome cognome (committente) – dati anagrafici, c. f. e p.iva
(dati anagrafici)
e
Nome cognome (professionista) – dati anagrafici, c. f. e p.iva
(dati anagrafici)

Premesso che:

Si concorda quanto segue

Incarico professionale

  1. PREMESSE - Le premesse sono parte fondante ed integrante del presente accordo;

  2. IDENTIFICAZIONI - Le parti concordano che: si intende per “professionista” il soggetto fornitore del servizio/consulenza, identificato nella persona di xxxxxxxxx avente Codice Fiscale n. xxxxxxx; si intende per “committente” la persona xxxxxxxxx avente Codice Fiscale xxxxxxxxx che commissiona la realizzazione della pratica, servizio, consulenza al professionista alle condizioni indicate di seguito nonché nella “pratica”, identificabile con il codice attribuito dal sistema orasilavora; si intende per incarico professionale l’accettazione di entrambe le parti del presente contratto, di seguito identificato dai seguenti articoli:

  3. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
    Il committente conferisce al professionista lo svolgimento della pratica identificata con il codice xxxxxxxxxxx. La richiesta di singolo incarico dev’essere accettata da Professionista entro 48 ore dalla ricezione della richiesta. Qualora la richiesta determini un impegno professionale diverso da quello oggetto di proposta, Professionista comunicherà la necessità di rimodulare la richiesta in termini di compenso e/o di tempo necessario o al coinvolgimento di altri professionisti. Nel caso la richiesta non sia di competenza professionale di Professionista quest’ultimo potrà segnalare il fatto nei termini di cui sopra o a riaffidarlo ad altro professionista da esso incaricato. Le comunicazioni, gli incarichi e le risposte avverranno mediante utilizzo della piattaforma orasilavora.it, secondo quanto stabilito dal successivo ART.3, che ne attesta le tracciabilità e fasi di lavoro.

  4. TARIFFE e TEMPI DI REALIZZAZIONE
    La quantificazione della prestazione professionale e i tempi di realizzazione sono concordati tra le parti nella pratica identificata con il codice xxxxxxxxxxx

  5. COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA
    Ogni richiesta di intervento, variazione o incremento che vada a modificare la pratica dovrà essere formulata sulla piattaforma web “sistema.orasilavora.it” mediante apposita funzionalità; l’accesso alla piattaforma è univoco e garantito dalle credenziali di sicurezza personali; ogni incarico sarà seguito da rating di processo e di qualità vicendevole, nel quale saranno tracciati l’operato, la pertinenza e la congruità della richiesta, e la qualità, puntualità e soddisfazione delle attese delle risposte. Le parti accettano il rating attribuito ad ogni singola transazione secondo regole stabilite dal sistema orasilavora.it ai quali sia Professionista che Committente aderiscono e dichiarano di voler aderire per l’intero periodo di vigenza del presente contratto, e ogni altro professionista eventualmente coinvolto o sub-incaricato dai contraenti dovrà preventivamente aderire alla piattaforma “sistema.orasilavora.it” alle medesime regole dei contraenti.

  6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO, RESPONSABILITA’ E INCARICO
    La parcella potrà essere emessa prima dell’avvio delle attività nella misura del 15% dell’importo preventivato per il punto 1 dell’art.2, la parte restante, salva espressa diversa pattuizione tra le parti, sarà emessa alla chiusura della pratica stessa. I pagamenti avverranno tramite qualsiasi metodo di pagamento tracciabile entro i 10 giorni successivi all’emissione della parcella; in caso di ritardato pagamento delle rate successive a quella di primo acconto saranno applicati gli interessi come per legge, comunque non inferiori al 10% su base annua. Ogni eventuale effetto insoluto o mancato pagamento alle scadenze previste, inoltre, comporterà l’addebito per spese pari a € 50,00 cadauno. Il presente incarico si ritiene in essere dalla sottoscrizione del presente contratto e determinerà l’obbligo della prestazione da parte di Professionista solo dopo la fornitura della documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico e dopo avvenuto pagamento della parcella di acconto; in caso di sottoscrizione ma senza che il Committente proceda ad effettuare il pagamento e/o fornitura dei documenti richiesti entro i termini previsti/indicati/concordati dallo Professionista, il corrispettivo indicato all’art. 2 è comunque dovuto in misura totale entro 60 giorni dal sollecito alla fornitura della documentazione, dati, informazioni, e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione del presente.
    Le parti concordano di ritenere giusta causa di scioglimento del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2237, 2° comma, c.c.:
    • Il mancato pagamento da parte del Committente, nei termini pattuiti, delle competenze dovute a Professionista, ad esclusione dell’acconto;
    • la violazione del Committente della diligenza nel conferimento delle informazioni/dati richiesti o la fornitura di dati non veri o contraffatti o comunque non completi la cui difformità e/o mancanza determinano l’impossibilità ad adempiere alla prestazione di Professionista.
    In caso di giusta causa lo Professionista potrà recedere immediatamente del mandato conferitogli dal Committente e dal presente contratto con esonero da ogni responsabilità connessa e/o consequenziale e qualsivoglia pregiudizio arrecato al mandante, così come previsto dall’art. 2237, 3° comma, c.c, e darà diritto allo Professionista di percepire l’intero prezzo pattuito e alle scadenze già concordate o in ogni caso entro 10 giorni dall’avvenuto recesso. Essendo cause di recesso identificate e pre-concordate, il Committente si assume qualsiasi responsabilità dei propri comportamenti che determinassero il recesso del Professionista per giusta causa, liberando immediatamente il Professionista e la sua organizzazione lavorativa da qualsiasi obbligo contrattuale, deontologico e da qualsiasi responsabilità per adempimenti non eseguiti, disagi e ritardi conseguenti al recesso. Il Professionista declina qualsiasi responsabilità in merito alle scelte operate in autonomia dal Committente, anche a seguito di valutazioni economico/giuridiche, totali o parziali, delle varie ipotesi proposte o in relazione alle risultanze delle analisi-diagnosi o consulenze prestate dal Professionista.

  7. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
    Fatto salvo tutto quanto già indicato nel presente contratto, il Committente si obbliga a comunicare al Professionista per il tramite del sistema orasilavora.it ogni variazione di sede, unità locale, soggetti rappresentanti o referenti, e ogni altra variazione del datore di lavoro/committente che abbia conseguenze inerenti il presente incarico, entro 5 giorni dal loro verificarsi o preventivamente se tali modifiche influiscano con la prestazione oggetto del presente contratto, inoltre ha l’obbligo di avvertire lo Professionista di ogni elemento o indicazione o informazione utile alla corretta gestione in relazione a quanto incluso nel presente contratto. L’omissione da parte del Committente di tali comunicazioni libera completamente da ogni responsabilità il Professionista per ritardi, inadempimenti o qualsiasi altra conseguenza. Qualora il Professionista dovesse richiedere o comunicare atti, documenti, quesiti o indicazioni che prevedano una scadenza di riscontro o risposta del Committente, l’omissione di tale riscontro o risposta entro la scadenza/data prevista/indicata sarà considerata approvazione per silenzio-assenso e consentirà al Professionista di procedere all’adempimento liberandolo completamente di ogni responsabilità in relazione ai dati imprecisi, omessi, errati o non forniti, in ogni caso è impegno del Committente fornire tutta la documentazione richiesta. L’intero comportamento del committente sarà oggetto di rating nel sistema orasilavora.it.
    La reiterazione di fasi di lavoro per mancata comunicazione dei dati corretti, aggiornati o variati o in procinto di variare, determineranno la fatturazione a carico del Committente delle prestazioni in base al tempo utilizzato per il riciclo delle operazioni a tariffa oraria di € 120,00.

  8. COPERTURA ASSICURATIVA
    Qualora la normativa di legge lo preveda, a tutela del Committente, il Professionista ha posto in essere un’adeguata polizza assicurativa per rischi professionali che copre tutti gli eventuali danni relativi all’espletamento degli adempimenti gestiti dallo Professionista di cui sopra, in tal caso la polizza è fornita tramite upload sul sistema orasilvora.it.

  9. DEONTOLOGIA
    Il Professionista fin d’ora dichiara di non prestarsi ad alcuna attività illecita, elusiva di norme o contraria alle regole del sistema orasilavora.it; qualsiasi richiesta da parte del Committente in tal senso sarà rifiutata laddove sia conosciuto o rilevabile l’intento fraudolento del Committente e il Professionista sarà legittimato a recedere immediatamente dal presente contratto per giusta causa.

  10. DIVIETO DI CONCORRENZA
    Fatto salvo diverso accordo, ciascuna parte si obbliga a non trattare affari diretti con il “Cliente” che ha incaricato l’altra Parte e destinatario della prestazione, consulenza, parere, servizio, utilità per l’intero periodo di validità del presente incarico (codice pratica n...), nonché nei 24 mesi successivi alla fine della collaborazione tra le Parti o al recesso/risoluzione del Cliente nei confronti del Committente (se non per giusta causa come definita dal Codice Civile). Le attività per le quali si applica il patto di non concorrenza (salvo diversi accordi) sono tutte quelle per le quali è stato formalizzato uno specifico contratto/mandato/incarico tra Cliente e Committente in forma scritta e con data certa anteriore all’incarico oggetto del presente contratto. La denuncia di violazione del patto di non concorrenza dev’essere comunicata all’altra Parte mediante PEC con l’invito tassativo alla cessazione immediata (giorni 5 dal ricevimento della PEC) dei comportamenti in violazione. Qualora il Professionista non aderisca entro 5 giorni all’invito tassativo o abbia già sottoscritto con il Cliente del Committente un formale accordo, incarico, contratto direttamente o tramite terza persona “collegata”, il Professionista incorrerà nella violazione insanabile del patto di non concorrenza. La violazione insanabile del patto di non concorrenza determina l’obbligo per il Professionista al risarcimento del danno al Committente calcolato in base alla media mensile delle parcelle da quest’ultimo incassate dal Cliente oggetto di violazione nei 24 mesi precedenti alla violazione e moltiplicato per 24, fatto salvo ogni risarcimento maggiore.

  11. PATTO DI RISERVATEZZA
    Le parti si impegnano a mantenere riservata qualunque tipo di informazione ricevuta in forza del contratto di collaborazione, fatta eccezione per i collaboratori o soggetti in genere che ne devono necessariamente essere informati. Per proteggere la segretezza delle informazioni, le Parti adotteranno ogni misura richiesta da Legge ovvero dalle comuni regole di diligenza. La parte ricevente si impegna altresì a non utilizzare le informazioni riservate ricevute dalla parte divulgante al di fuori di quanto sia ragionevolmente necessario con riguardo al progetto condiviso. Tutte le informazioni comunicate ai sensi del presente accordo sono e rimarranno proprietà della parte originaria, e dette informazioni, o qualsiasi riproduzione, dovranno essere prontamente restituite alla parte originaria dietro sua richiesta, o altrimenti distrutte (nell'originale e nelle copie), se così opta la parte originaria; ciò ad eccezione del diritto della parte ricevente a conservare una copia delle informazioni per sole esigenze di difesa. Le parti attestano di essere in regola con gli adempimenti e obblighi prescritti dalla normativa sulla c.d. Privacy.
    Quanto ai precedenti commi non riguarda:
    • informazioni di dominio pubblico al momento della rivelazione, o divenute tali successivamente dopo, per effetto di terzi diversi dalla parte ricevente;
    • informazioni già note alla parte ricevente al momento della rivelazione;
    • informazioni lecitamente ottenute indipendentemente dalla parte ricevente.


  12. CONTENZIOSO
    La violazione del patto di riservatezza e concorrenza determinerà conseguenze di natura civile, penale e deontologica, secondo il caso e secondo Legge.
    In particolare la violazione del patto di riservatezza e concorrenza comporterà:
    • la comunicazione all’eventuale Ordine di appartenenza ai fini disciplinari;
    • quanto alle violazioni inerenti alla Privacy, la comunicazione al Garante per la tutela dei dati personali;
    • salvo risarcimento del maggior danno e le azioni inibitorie del caso, una penale pari al fatturato che la parte danneggiata ha vantato o può vantare o ha maturato nei/per i 12 mesi precedenti nei confronti del Cliente per i quali è stato violato il patto, moltiplicato per tre.
    Ogni azione giudiziaria a tutela della posizione di una parte, dovrà essere preceduta, a pena di decadenza, entro giorni 30 dall'avvenuta conoscenza della violazione, da una comunicazione PEC con l’indicazione della violazione medesima, l'invito a cessare il comportamento lesivo e l'avviso della successiva iniziativa in giudizio.
    Per ogni controversia tra committente e professionista sarà competente il foro della sede legale del Committente.

Luogo (sede del committente), giovedì 25 aprile 2024

firma per accettazione e conferimento dell’incarico
professionale alle condizioni sopra esposte:


…………………………………… Il committente


…………………………………… Il professionista


Stampa contratto orasilavora / Stampa facsimle contratto scambio lavoro tra professionisti